Fatti
Il ricorrente A. è stato condannato con decreto penale del 16 maggio 2017 per partecipazione a un tumulto avvenuto il 25 aprile 2015 a Berna. Durante la manifestazione non autorizzata, cui hanno partecipato circa 300 persone, sarebbero stati commessi atti di danneggiamento mediante scritte spray in diversi luoghi. Il ricorrente avrebbe avuto un ruolo attivo e distribuito volantini. La procura di Berna-Mittelland lo ha condannato a una pena pecuniaria condizionale di 60 aliquote giornaliere da 30 franchi ciascuna. Dopo opposizione e appello, il Tribunale regionale di Berna-Mittelland e il Tribunale superiore del Cantone di Berna hanno confermato la sentenza. Il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità come prova delle riprese video private effettuate durante la manifestazione.
Legge
1. Principi in materia di utilizzabilità di prove ottenute illegalmente Il Tribunale federale conferma che le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente rilevante o con violazione di norme di validità non sono utilizzabili ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP, salvo che la loro utilizzazione sia indispensabile per accertare gravi reati. Per le prove ottenute illegalmente da privati, occorre inoltre verificare se le autorità di perseguimento penale avrebbero potuto legittimamente raccoglierle e se un bilanciamento degli interessi depone a favore della loro utilizzazione. Rilevante è in tal senso l'interesse pubblico alla ricerca della verità rispetto all'interesse privato della persona indagata alla non utilizzabilità della prova.
2. Nozione di grave reato ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP La nozione di grave reato non è definita in modo esaustivo. Il Tribunale federale respinge una valutazione puramente astratta della pena minacciata e sottolinea invece l'importanza delle circostanze concrete del caso singolo. Rilevanti sono criteri quali il bene giuridico tutelato, l'entità del pericolo o della lesione, il modo di agire dell'autore e il movente del reato. Decisivo non è l'entità astratta della pena minacciata, bensì la gravità del reato concreto.
3. Tumulto quale grave reato Il reato di tumulto (art. 260 cpv. 1 CP) è un delitto, ma può essere qualificato come grave reato ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP nel caso concreto. Il tumulto viola l'ordine pubblico e può condurre a gravi atti di violenza. L'interesse pubblico all'accertamento di tali reati prevale generalmente sull'interesse della persona indagata alla non utilizzabilità di riprese video private. Il giudice di merito ha quindi correttamente utilizzato le riprese video che mostravano la partecipazione del ricorrente alla manifestazione non autorizzata in luogo pubblico.
4. Contributo individuale al reato e bilanciamento degli…