Fatti
La Procura per i reati economici e la criminalità organizzata del Cantone Turgovia conduceva un'istruttoria penale contro X. per il sospetto di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Il 1° settembre 2010 l'Ufficio del giudice istruttore cantonale fece perquisire l'abitazione della persona imputata. Diversi atti furono sequestrati e, su richiesta dell'imputata, sigillati.
Il 21/22 settembre 2010 l'Ufficio del giudice istruttore e l'imputata selezionarono congiuntamente gli atti che dovevano restare sigillati, quelli liberati per la perquisizione e quelli non rilevanti per l'istruttoria. Il 8 ottobre 2010 l'Ufficio del giudice istruttore chiese il dissigillamento delle registrazioni ancora sigillate.
La procedura di dissigillamento fu trasmessa il 4 gennaio 2011 dal presidente della Camera d'accusa al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Turgovia, a causa dell'entrata in vigore del CPP. Quest'ultimo ordinò il 3 marzo 2011 il mantenimento del sequestro. Il 24 agosto 2011 ebbe luogo una cernita pubblica alla presenza delle parti e, con decisione del 16 settembre 2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi autorizzò il dissigillamento di una parte degli atti. Secondo la decisione, anche atti di un avvocato coimputato furono liberati per la perquisizione. Inoltre alla imputata fu addebitata una tassa di decisione di Fr. 10'000.-.
L'imputata si rivolse al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Chiese l'annullamento della decisione di dissigillamento e della decisione incidentale, l'esclusione di ulteriori documenti dal dissigillamento (cifre 1.2-1.7 del dispositivo) nonché l'annullamento dell'addebito delle spese. Lamentò essenzialmente la violazione del segreto professionale dell'avvocato, la mancanza di connessione con il reato e un addebito illegittimo delle spese ai sensi dell'art. 426 CPP.
Diritto
Il Tribunale federale esaminò innanzitutto in quale misura la ricorrente potesse invocare il segreto professionale dell'avvocato come ostacolo al dissigillamento (art. 171 cpv. 1, art. 248 cpv. 1, art. 264 cpv. 1 lett. a e c CPP). Un divieto assoluto di sequestro e dissigillamento vale per i documenti scambiati tra la persona imputata e la sua difesa. La corrispondenza con avvocati non a loro volta imputati è invece protetta, purché nel medesimo contesto oggettivo non sussista una coimputazione.
La corrispondenza con un avvocato e notaio coimputato, come pure gli atti che non riguardavano l'attività forense protetta, poterono essere liberati per la perquisizione. Un avvocato coimputato nel merito non può sottrarre prove rilevanti per l'istruttoria all'accesso delle autorità di perseguimento penale sostituendo soci di studio o corrispondenti esteri. Ciò contrasterebbe con lo scopo dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP. Diversamente si dovrebbe decidere per mandati indipendenti con avvocati non imputati o in ambiti non rilevanti per l'istruttoria, circostanza che la ricorrente però non dimostrò concretamente.
Quanto alla connessione oggettiva, il Tribunale federale rilevò che il giudice del dissigillamento deve escludere oggetti manifestamente irrilevanti. Il pubblico ministero deve illustrare nella domanda di dissigillamento in che misura gli oggetti sigillati possano essere rilevanti per il procedimento. La persona interessata ha dal canto suo l'onere di assistere il Giudice dei provvedimenti coercitivi nella cernita e di indicare gli oggetti soggetti a segreto o manifestamente privi di connessione con il caso (art. 248 CPP; DTF 137 IV 189). Ciò vale in particolare per quantità di dati molto estese. Una contestazione generica non è sufficiente.
Nel caso concreto, in cui la ricorrente stessa è imputata, ai sensi dell'art. 197 cpv. 2 CPP non era richiesta una particolare riserva. Nella procedura di primo grado e in quella…