Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa per stupro, più episodi di lesioni semplici aggravate e violazione del dovere di assistenza. Ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha constatato quanto segue: - Gli interrogatori di [G.] del 24 febbraio 2017 e del dott. med. [H.] del 15 maggio 2017 erano invalidi, in quanto sono stati interrogati come testimoni e non come persone informate sui fatti, senza essere stati avvertiti dell'obbligo di testimoniare e di dire la verità, nonché della punibilità di una falsa testimonianza (art. 177 cpv. 1 CPP). Pertanto, tali interrogatori non possono essere utilizzati per la condanna. - Le censure del ricorrente relative agli interrogatori della controparte 2 nonché delle controparti 3-5 si sono invece rivelate infondate.Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata del Tribunale superiore e rinviato la causa a quest'ultimo per un nuovo giudizio, nella misura in cui si era basato sull'accusa di stupro. Per il resto, ha respinto il ricorso. Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione come segue: - La giurisdizione inferiore avrebbe dovuto procedere agli interrogatori di [G.] e del dott. med. [H.] in qualità di testimoni e non di persone informate sui fatti, e…