Art. 177 CPP
Interrogatorio dei testimoni
1 All’inizio di ogni interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l’articolo 307 CP . Se l’avviso è omesso, l’interrogatorio non è valido.
2 All’inizio del primo interrogatorio, l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.
3 Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni22 citazioni
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2Doveri di informazione negli interrogatori di polizia; persone informate sui fatti con facoltà di non deporre; inutilizzabilità delle dichiarazioni; art. 168, art. 177, art. 178 e art. 179 CPP17 citazioni
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3Apertura dell'istruzione penale14 citazioni
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4
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5Trattamento degradante, inchiesta1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mord11 citazioni
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Strafverfahren; Unverwertbarkeit von Beweisen6 citazioni
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Fahrlässige Körperverletzung, Verwertbarkeit von Einvernahmen, Willkür5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.