Fatti

In questo caso si trattava di un ricorrente ([A.] ) che, dopo la sospensione del procedimento penale a suo carico, aveva richiesto un indennizzo per le spese sostenute nel procedimento ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. In precedenza, la procura pubblica lo aveva invitato a quantificare e comprovare eventuali richieste di indennizzo, ma egli non aveva reagito. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo e infine il Tribunale federale hanno respinto la richiesta di indennizzo, in quanto il ricorrente non aveva adempiuto al suo obbligo di collaborazione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, sebbene le autorità penali debbano esaminare d'ufficio la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 2 CPP, la persona accusata deve motivare e comprovare le proprie pretese. Se la persona tenuta a fornire le prove non reagisce all'invito delle autorità a quantificare e comprovare le sue pretese, ciò lascia presumere una rinuncia.

Nel caso in esame, il ricorrente non aveva fatto valere alcuna richiesta di indennizzo nonostante l'invito della procura pubblica. Pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto che vi fosse stata una rinuncia e ha confermato il rigetto della richiesta di indennizzo.

…