Art. 136 CPP
Presupposti
1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:
- a. all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo;
- b. alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo.
2 Il gratuito patrocinio comprende:
- a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
- b. l’esonero dalle spese procedurali;
- c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato o della vittima.
3 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della vittima di rimborsare i costi del gratuito patrocinio in caso di miglioramento delle sue condizioni economiche50 citazioni
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2Terzo aggravato da atti procedurali; cauzione nel procedimento di ricorso16 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; unentgeltliche Rechtspflege81 citazioni
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Einstellungsverfügung (falsche Anschuldigung); unentgeltliche Rechtspflege41 citazioni
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Unentgeltliche Rechtspflege (Einstellung Strafverfahren)33 citazioni
Ultime sentenze del TF
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