Art. 136 CPP

Presupposti

1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:
  1. a. all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo;
  2. b. alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo.
2 Il gratuito patrocinio comprende:
  1. a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
  2. b. l’esonero dalle spese procedurali;
  3. c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato o della vittima.
3 In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della vittima di rimborsare i costi del gratuito patrocinio in caso di miglioramento delle sue condizioni economiche
    · 16/03/2017 · 50 citazioni Riassunto
  2. 2
    Terzo aggravato da atti procedurali; cauzione nel procedimento di ricorso
    · 17/01/2018 · 16 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; unentgeltliche Rechtspflege
    · 12/10/2012 · 81 citazioni de Riassunto
  • Einstellungsverfügung (falsche Anschuldigung); unentgeltliche Rechtspflege
    · 16/12/2015 · 41 citazioni de
  • Unentgeltliche Rechtspflege (Einstellung Strafverfahren)
    · 13/03/2018 · 33 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.