Fatti

Il ricorrente [X.] ha presentato una denuncia penale il 23 dicembre 2009 contro tre agenti della polizia comunale di Zurigo per abuso d'ufficio, messa in pericolo della vita e lesioni personali. Il procedimento penale è stato inizialmente archiviato dal pubblico ministero, a seguito di che [X.] ha presentato ricorso. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha annullato il provvedimento di archiviazione e rinviato il caso alle autorità inquirenti per ulteriori interrogatori. Con un nuovo provvedimento dell'8 febbraio 2012, il pubblico ministero ha archiviato il procedimento penale.

Contro questo provvedimento di archiviazione, [X.] ha presentato ricorso al Tribunale superiore, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di ricorso. Il Tribunale superiore ha respinto questa richiesta.

Contro la decisione del Tribunale superiore, [X.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha annullato il provvedimento del Tribunale superiore e ha concesso a [X.] il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di ricorso davanti al Tribunale superiore, inclusa la nomina di un difensore d'ufficio.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che [X.] , in quanto presunta vittima di violenza statale illegittima ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 Cost., degli artt. 3 e 13 CEDU, dell'art. 7 Patto ONU II e dell'art. 13 della Convenzione contro la tortura, ha diritto a un'indagine ufficiale efficace e approfondita sulle circostanze che hanno portato alle sue lesioni. Questo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva conferisce a [X.] un diritto diretto, ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di ricorso contro l'archiviazione del procedimento penale, a condizione che sia indigente e che la sua richiesta non sia priva di prospettive.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le richieste di [X.] di annullare il provvedimento di…