Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Procura federale in qualità di ricorrente impugnò la sentenza del Tribunale penale federale (Camera penale) del 9 maggio 2018, che assolse il ricorrente in opposizione [X.] (presidente del Consiglio di amministrazione della [A. SA] ) dall’accusa di atti vietati a favore di uno Stato straniero (art. 271 cpv. 1 n. 1 CP). La Procura federale chiese l’annullamento della sentenza e la condanna del ricorrente in opposizione.

Fatto:

Il ricorrente in opposizione, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della [A. SA] con sede a Zurigo, fece verificare, nell’ambito di una controversia fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, le relazioni con la clientela. A tal fine vennero compilati dossier di clienti presumibilmente soggetti a tassazione negli Stati Uniti. Nel ottobre 2012 egli presentò una denuncia spontanea al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ), che respinse la richiesta di trasmissione dei dossier per via di assistenza giudiziaria. Nel novembre 2013 il ricorrente in opposizione si recò negli Stati Uniti senza l’autorizzazione prevista dall’art. 271 cpv. 1 CP e consegnò a un avvocato una chiavetta USB contenente 109 dossier clienti al DoJ. Prima della consegna fece verificare la legittimità del suo operato da due avvocati nonché da un parere supplementare del prof. dr. [C.] e del lic. iur. [D.] . Sulla base di tali pareri egli riteneva di aver agito legittimamente.

La Finma presentò nel 2015 una denuncia alla Procura federale. Quest’ultima nel 2017 condannò il ricorrente in opposizione con decreto penale a una multa condizionale e a una pena pecuniaria. Dopo il ricorso della difesa, la Procura federale elevò l’accusa. Il Tribunale penale federale lo assolse nel 2018, dopodiché la Procura federale propose ricorso.

Legge

1. Dolo ed errore sul divieto:

La Procura federale rimproverò al Tribunale penale federale di aver erroneamente escluso il dolo del ricorrente in opposizione. Essa sostenne che quest’ultimo aveva almeno accettato la consegna illecita dei dati, poiché aveva fatto redigere i pareri solo per una finta copertura. Il Tribunale federale precisò che la consapevolezza dell’illegittimità non costituisce un elemento oggettivo del reato dell’art. 271 CP, bensì un elemento autonomo della colpevolezza (teoria della colpevolezza, art. 21 CP). Pertanto la precedente istanza aveva erroneamente escluso il dolo, trattando la consapevolezza dell’illiceità come elemento del fatto tipico.

2. Distinzione tra errore di fatto ed errore sul divieto:

Il Tribunale precisò la distinzione tra errore di fatto (art. 13 CP) ed errore sul divieto (art. 21 CP). L’errore di fatto ricorre quando l’autore ha una falsa rappresentazione di elementi fattuali o normativi del fatto tipico, mentre l’errore sul divieto si verifica quando l’autore, pur conoscendo il fatto, non riconosce l’illiceità del suo operato. Il ricorrente in opposizione aveva sì compreso il significato sociale dell’atto a favore di uno Stato straniero, ma riteneva erroneamente di essere autorizzato a compierlo. Tale falsa convinzione non riguardava il dolo, bensì eventualmente la colpevolezza (errore sul divieto).

3. Evitabilità dell’errore sul divieto:

L’errore sul divieto era evitabile, poiché i pareri richiesti erano incompleti e contraddittori. I pareri dello studio legale [B.] indicavano espressamente un’area grigia dal punto di vista giuridico, mentre il secondo parere del prof. dr. [C.] e del lic. iur.…