Art. 271 CP
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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123 citazioni
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2Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero7 citazioni
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3Detenzione preventiva, rapimento contrario al diritto internazionale pubblico1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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30 citazioni
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Verbotene Handlungen für einen fremden Staat9 citazioni
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Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 Ziff. 1 Abs. 1 StGB)9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.