Fatti

L’Autorità di assistenza Ingenbohl presentò il 9 giugno 2015 contro [A.] denuncia penale per frode all’assistenza sociale, poiché questi avrebbe occultato redditi. La Procura del Cantone Svitto confermò la utilizzabilità degli atti e riconobbe l’autorità di assistenza quale accusatrice privata (disposizione del 25 luglio 2017). [A.] impugnò tale disposizione presso il Tribunale cantonale Svitto, che con ordinanza del 19 febbraio 2018 revocò la qualità di parte dell’autorità di assistenza in qualità di accusatrice privata. L’autorità di assistenza propose quindi ricorso penale al Tribunale federale e chiese il ripristino della propria qualità di parte. [A.] chiese il rigetto del ricorso o, in subordine, la non entrata nel merito.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il ricorso dell’autorità di assistenza è ammissibile ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LTF e dell’art. 80 LTF, poiché essa fa valere un interesse giuridicamente protetto alla revoca della decisione impugnata e quest’ultima costituisce una decisione finale impugnabile (cfr. DTF 139 IV 310 consid. 1 pag. 312). La questione della utilizzabilità degli atti non era oggetto del procedimento, poiché il ricorrente in opposizione non l’aveva impugnata.

2. Qualità di parte in qualità di accusatrice privata La qualità di parte in qualità di accusatrice privata presuppone, ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP, la qualità di persona offesa. È persona offesa chi è stato direttamente leso nei suoi diritti dalla commissione del reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Nei reati contro interessi collettivi, una lesione secondaria o indiretta non è sufficiente. Lo Stato o i suoi enti amministrativi sono considerati persone offese solo se lesi nei loro diritti personali, non invece in caso di mero esercizio di poteri pubblici (cfr. DTF 141 IV 454 consid. 2.3.1 pag. 457).

3. Esercizio di poteri pubblici dell’autorità di assistenza L’autorità di assistenza esercita poteri pubblici nell’erogazione dell’assistenza sociale e nel far valere pretese di restituzione. Essa adempie compiti pubblici e non è lesa nei suoi diritti individuali, bensì agisce nell’interesse pubblico. Pertanto, non le spetta la qualità di persona offesa ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP. Ne consegue che non può rivestire la qualità di accusatrice privata.

4. Mancanza di base legale per una qualità di parte in via atipica Ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 CPP, la Confederazione e i Cantoni possono attribuire ulteriori diritti…