Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale regionale Berna Giura-Lago di Seeland con sentenza del 15 agosto 2017 per violazione di domicilio, calunnia, guida senza licenza di condurre nonché altri reati in materia di circolazione stradale. La Corte d’appello del Cantone di Berna, 1ª Camera penale, ha respinto il suo appello con sentenza del 31 gennaio 2020. Contro tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso penale al Tribunale federale.
Il ricorrente ha eccepito in particolare che la denuncia penale per violazione di domicilio presentata da [D.] per conto della resistente 2 ([B. SA] ) non fosse valida, poiché [D.] non era autorizzato a firmare. La resistente 2 impiega 17'000 dipendenti e dispone di regolamenti interni in materia di firme, secondo i quali anche dipendenti non autorizzati possono agire e firmare per la società nell’ambito delle proprie mansioni. A [D.] era stato affidato l’incarico di garantire la sicurezza nei negozi [B.] e pertanto gli era stata attribuita una particolare responsabilità per l’esercizio del diritto di domicilio.
Il ricorrente ha chiesto l’assoluzione dalle accuse di violazione di domicilio, calunnia e guida senza licenza di condurre nonché una riduzione appropriata della pena. Inoltre, ha richiesto la riassegnazione delle spese di primo grado e il rimborso delle spese processuali. In via processuale, ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo e della difesa d’ufficio.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la validità della denuncia penale presentata da [D.] . Ha constatato che [D.] non era autorizzato a firmare e non rivestiva la qualità di organo della società, ma era stato incaricato di garantire la sicurezza nei negozi [B.] . Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale il diritto di presentare denuncia penale è in linea di principio strettamente personale e intrasferibile, ma può essere esercitato tramite un rappresentante se questi è chiamato a tutelare gli interessi lesi. Per le persone giuridiche, tale rappresentante è l’organo competente a tutelare gli interessi lesi dal reato o una persona espressamente o tacitamente incaricata di tutelare gli interessi della persona giuridica.
Il Tribunale ha sottolineato che, in caso di reati contro il patrimonio di una persona giuridica, come la violazione di domicilio, anche i dipendenti incaricati della tutela del diritto di domicilio possono essere autorizzati a presentare una denuncia penale. È determinante che la denuncia non sia presentata contro la volontà della società e possa essere approvata da quest’ultima. [D.] , in virtù delle sue funzioni, era tenuto a tutelare il diritto di domicilio ed era da considerarsi autorizzato a presentare la denuncia a nome della resistente 2.…