Fatti
Il Tribunale federale ha deciso in questo caso che per le pene detentive parzialmente sospese il periodo di prova viene prolungato per la durata dell'esecuzione della parte della pena da scontare senza condizionale. Di conseguenza, il termine per disporre la revoca ai sensi dell'art. 46 cpv. 5 CP inizia a decorrere più tardi.
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zofingen per vari reati a una pena detentiva di 18 mesi. Inoltre, il tribunale ha revocato la sospensione condizionale di una pena detentiva di 26 mesi concessa con sentenza del Tribunale circondariale VIII di Berna-Laupen del 1° aprile 2009 per 17 mesi.
X. ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore del Cantone Argovia, che aveva confermato la sentenza di primo grado. Egli ha sostenuto che la revoca della sospensione condizionale non sarebbe più stata ammissibile, in quanto il termine di tre anni per la revoca ai sensi dell'art. 46 cpv. 5 CP sarebbe già scaduto.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che per le pene detentive parzialmente sospese il periodo di prova viene prolungato per la durata dell'esecuzione della parte della pena da scontare senza condizionale. Pertanto, il termine per disporre la revoca ai sensi dell'art. 46 cpv. 5 CP inizia a decorrere solo più tardi.
Il Tribunale federale ha motivato questa posizione affermando che il reo, in caso di…