Fatti

Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda l'ammissibilità dei nova (nuovi fatti e mezzi di prova) nel procedimento di appello. Le parti coinvolte sono A.A. e B.A. contro C. La controversia è stata portata davanti al Tribunale federale tramite ricorso in materia civile. I principali elementi di fatto sono i seguenti: - Gli appellanti hanno depositato una richiesta di nova il 7 aprile 2015, contenente nuove allegazioni di fatto e un nuovo testimone. - La giurisdizione inferiore ha respinto tale richiesta come tardiva, ritenendo che l'ultimo termine per produrre nova fosse la decisione del 9 febbraio 2015 con la quale aveva informato le parti di rinunciare a un secondo scambio di scritti e a un'udienza di appello.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato i principi che regolano il procedimento di appello e il diritto dei nova:

Procedimento di appello: Il Tribunale federale ricorda che il procedimento di appello è un procedimento autonomo, in cui il giudice d'appello ha ampia discrezionalità nel dirigere il procedimento e ordinare misure istruttorie. In linea di principio, l'appello si svolge in forma di procedimento su documenti, senza udienza e senza assunzione di nuove prove.

Diritto dei nova: Secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova possono essere invocati in appello solo se prodotti senza ritardo e se non hanno potuto essere presentati in primo grado nonostante la dovuta diligenza. Il Tribunale federale ritiene che questa disposizione disciplini in modo esaustivo le condizioni in cui i nova possono essere eccezionalmente ammessi in appello, indipendentemente dall'applicazione del principio inquisitorio o del principio del contraddittorio.

Termine ultimo per produrre nova: Il Tribunale federale ritiene che il termine ultimo per…