Fatti
A. lavorava come falegname presso la C. GmbH, che aveva stipulato un'assicurazione collettiva integrativa per malattia presso la B. AG. Il 10 luglio 2018, la C. GmbH ha segnalato alla B. AG l'incapacità lavorativa di A. dal 14 giugno 2018, inizialmente al 100% e successivamente al 70%, a causa di problemi neurologici alle braccia. La B. AG ha concesso alla C. GmbH prestazioni giornaliere per A.
Il 29 maggio 2020, A. ha fatto causa al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, chiedendo che la B. AG fosse obbligata a pagargli ulteriori prestazioni giornaliere di malattia dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2020. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda.
A. ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la regola generale dell'art. 8 CC, il beneficiario deve provare i fatti a fondamento del diritto assicurativo, in particolare l'esistenza di un contratto di assicurazione, il verificarsi del caso assicurativo e l'entità del diritto. L'assicuratore ha l'onere della prova per i fatti che lo autorizzano a ridurre o negare le prestazioni contrattuali o a rendere il contratto di…