Art. 39 LCA

1 A richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.
2 Il contratto può disporre: 1. che l’avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti; 2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 n. 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall’assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l’avente diritto a fare tali comunicazioni.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sopravvenienza del sinistro; prova
    · 29/01/2004 · 365 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prova dell'insorgere di un caso di assicurazione, onere della prova dell'avente diritto; ripartizione dell'onere della prova
    · 31/08/2021 · 87 citazioni Riassunto
  3. 3
    Obbligo d'informazione dell'avente diritto in caso di sinistro (art. 39 LCA)
    · 12/05/2003 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 78_II_278
    03/07/1952 · 19 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazioni contrattuali
    · 03/03/2015 · 70 citazioni de Riassunto
  • 08/02/2016 · 45 citazioni de
  • Zusatzversicherung
    · 17/11/2008 · 40 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.