Art. 39 LCA
1 A richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.
2 Il contratto può disporre: 1. che l’avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti; 2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 n. 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall’assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l’avente diritto a fare tali comunicazioni.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Sopravvenienza del sinistro; prova365 citazioni
-
2Prova dell'insorgere di un caso di assicurazione, onere della prova dell'avente diritto; ripartizione dell'onere della prova87 citazioni
-
3Obbligo d'informazione dell'avente diritto in caso di sinistro (art. 39 LCA)26 citazioni
-
4DTF 78_II_27819 citazioni03/07/1952 · 19 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazioni contrattuali70 citazioni
-
45 citazioni08/02/2016 · 45 citazioni de
-
Zusatzversicherung40 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.