Fatti
L'attore, un commerciante indipendente di gioielli e pietre preziose, aveva stipulato con la convenuta un'assicurazione contro i danni per furto con scasso e rapina. Il 6 settembre 1997 egli denunciò alla convenuta una rapina a mano armata che si sarebbe verificata il giorno precedente. La convenuta rifiutò la sua prestazione, a seguito di che l'attore avviò un procedimento per il pagamento del credito. I tribunali cantonali respinsero la domanda e il Tribunale federale respinse il ricorso dell'attore.
Legge
In questa decisione, il Tribunale federale precisa la sua giurisprudenza sull'onere della prova e sui requisiti probatori nelle richieste di assicurazione:
Secondo la regola generale dell'art. 8 CC, il titolare del diritto - di regola il contraente assicurato - deve provare i fatti costitutivi del diritto, vale a dire in particolare l'esistenza di un contratto di assicurazione, il verificarsi del caso assicurato e l'entità della pretesa. L'assicuratore ha l'onere della prova per i fatti che lo autorizzano a ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale.
Poiché la prova dei fatti costitutivi del diritto nell'ambito del contratto di assicurazione è spesso difficile, il contraente assicurato beneficia di un alleggerimento dell'onere della prova. È sufficiente che egli renda verosimile in misura prevalente il verificarsi del caso assicurato. Se l'assicuratore riesce, nell'ambito della prova contraria, a suscitare dubbi rilevanti sulla rappresentazione dei fatti del…