Fatti

La [A. GmbH] e il suo amministratore delegato [B.] (ricorrenti) erano assicurati collettivamente contro la malattia e l'invalidità presso l'assicurazione [C. AG] (convenuta) nonché assicurati facoltativamente contro gli infortuni ai sensi del contratto aggiuntivo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. A seguito di un infortunio il 16 ottobre 2007, l'assicurazione erogò indennità giornaliere. Nel quadro di un'osservazione e di ulteriori accertamenti medici, l'assicurazione stabilì che l'assicurato era stato completamente in grado di lavorare almeno dal 1° dicembre 2006. L'assicurazione chiese quindi il rimborso delle indennità giornaliere e delle spese di osservazione erogate.

Il tribunale delle assicurazioni del cantone Argovia accolse parzialmente la domanda e obbligò i ricorrenti a rimborsare all'assicurazione le indennità giornaliere e le spese di osservazione. I ricorrenti chiesero l'annullamento della sentenza e il rigetto della domanda.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'obbligo di prestazione derivante dal contratto di assicurazione collettiva contro la malattia e dal contratto aggiuntivo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Stabilì che l'assicurato, nonostante avesse denunciato un'incapacità di lavoro, aveva lavorato per la sua azienda e avrebbe dovuto comunicarlo all'assicurazione.

Il Tribunale federale rilevò che l'assicurato aveva taciuto fatti idonei a escludere…