Art. 6 PC

1 Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un’altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.
2 Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.
3 In quest’ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all’eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d’ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi anche prima dal rappresentante dell’eredità.
4 Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 6 PC: Ricorso per denegata giustizia
    · 23/10/2003 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 103 lett. a OG: Effetti della determinazione dell'invalidità nell'assicurazione per l'invalidità per l'assicuratore contro gli infortuni
    · 02/09/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.