Art. 6 PC
1 Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un’altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.
2 Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.
3 In quest’ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all’eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d’ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi anche prima dal rappresentante dell’eredità.
4 Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 6 PC: Ricorso per denegata giustizia11 citazioni
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2Art. 103 lett. a OG: Effetti della determinazione dell'invalidità nell'assicurazione per l'invalidità per l'assicuratore contro gli infortuni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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6 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.