Fatti
D. ha presentato il 24 agosto 1999 una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Con decisione del 3 aprile 2001, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud ha rifiutato qualsiasi prestazione. Il 9 maggio 2001, D. ha presentato ricorso contro questa decisione presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud.
Il 6 dicembre 2001, il dott. P. ha presentato una nuova domanda per conto di D. Con decisione del 5 febbraio 2002, l'Ufficio AI ha pronunciato il "rigetto" di questa nuova domanda, invocando l'effetto devolutivo del ricorso allora pendente presso il Tribunale delle assicurazioni.
D. ha fatto ricorso contro questa decisione del 5 febbraio 2002 presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, lamentando un diniego di giustizia da parte dell'Ufficio AI.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso contro la decisione del 5 febbraio 2002 fosse un ricorso per diniego di giustizia. Secondo la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della LPGA, questo tipo di ricorso doveva essere presentato presso l'UFAS. Tuttavia, dall'entrata in vigore della LPGA, il diniego di giustizia è espressamente previsto all'art. 56 cpv. 2 LPGA come possibile oggetto di ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni competente.
Sebbene il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud non fosse competente nel momento in cui l'assicurato ha fatto ricorso, il Tribunale federale ha eccezionalmente rinunciato a rinviare la questione all'UFAS, per motivi di economia procedurale e considerato il fatto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni soddisfa i requisiti dell'art. 6…