Fatti
La società X. SA è stata incaricata di eseguire il montaggio di una gru su un cantiere edile. Durante i lavori di riparazione e taratura della gru, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un lavoratore e gravi lesioni a un altro. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta, ma non è stato in grado di identificare con certezza l'autore del comportamento all'origine dell'incidente. Tuttavia, ha condannato X. SA a sostenere le spese procedurali in virtù degli art. 418 cpv. 3 e 55 cpv. 1 CO.
X. SA ha presentato un ricorso in materia penale presso il Tribunale federale, contestando l'applicazione dell'art. 418 cpv. 3 CPP per imputarle le spese del procedimento penale.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 418 cpv. 3 CPP non consente di imputare le spese procedurali esclusivamente a un terzo, in questo caso il datore di lavoro X. SA, in assenza di una condanna di un imputato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 426 CPP.
Secondo il Tribunale federale, l'art. 418 CPP tratta solo della ripartizione delle spese tra più persone e non della loro imputazione. Le eccezioni alla regola generale dell'art. 423 cpv. 1 CPP, che prevede che le spese siano a carico del Cantone, sono disciplinate dagli art. 426 e 427 CPP, che riguardano rispettivamente l'imputato e la parte querelante o il querelante.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 418 cpv. 3 CPP possa applicarsi solo…