Fatti

Il signor [A.], nato nel 1962, ha iniziato a lavorare il 16 marzo 2020 come addetto alla produzione di livello 2 presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato prevedeva un periodo di prova di tre mesi. Il 5 giugno 2020, le FFS hanno comunicato ad [A.] l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a causa di carenze nella prestazione lavorativa a partire dal 22 giugno 2020. [A.] è stato assente per malattia dal 15 al 19 giugno 2020.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso presentato. [A.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che, nel caso in questione, il periodo di prova è stato prorogato per i giorni di malattia. Secondo il punto 22 del Contratto collettivo di lavoro 2019 delle FFS (CCL), i primi tre mesi del rapporto di lavoro costituiscono il periodo di prova. Ai sensi dell'art. 335b cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO), il periodo di prova si prolunga per il numero corrispondente di giorni lavorativi in caso di riduzione effettiva a causa di malattia.

Il Tribunale federale ha spiegato che la proroga del periodo di prova deve essere calcolata non in giorni di calendario, ma in base al numero effettivo di giorni…