Art. 335b CO
1 Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.
2 Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.
3 Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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2Calcolo del tempo di prova11 citazioni
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3Disdetta abusiva durante il periodo di prova; termine per introdurre l'opposizione scritta in presenza di un termine di disdetta ridotto9 citazioni
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4Cifra 1 cpv. 3 e cifra 22 del contratto collettivo di lavoro FFS 2019 (CCL) combinato con l'art. 335b cpv. 3 CO; prolungamento del periodo di prova per malattia4 citazioni
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5Art. 335b CO: assegni per il periodo d'introduzione2 citazioni
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6Computo del termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni31/03/2004 · 9 citazioni de
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Arbeitsvertrag; Arbeitszeugnis7 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.