Fatti
Il caso riguarda il calcolo del periodo di prova ai sensi dell'art. 335b CO. Il ricorrente ha iniziato il suo impiego il 15 luglio 2015. In assenza di un accordo contrattuale diverso, il periodo di prova era di un mese. A causa di una malattia, il periodo di prova si è prolungato di un giorno, quindi è durato fino al 16 agosto 2015. Il licenziamento è avvenuto il 16 agosto 2015, quindi ancora durante il periodo di prova.
Era controverso se il giorno dell'inizio del rapporto di lavoro dovesse essere incluso nel calcolo del periodo di prova o meno. Il Tribunale federale ha deciso che, ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 n. 3 CO, il giorno dell'inizio del rapporto di lavoro non deve essere incluso, poiché questo giorno non era a disposizione completamente. Pertanto, il periodo di prova è terminato in linea di principio il 15 agosto 2015 e si è prolungato a causa della malattia fino al 16 agosto 2015.
Legge
Il Tribunale federale ha spiegato che, secondo il principio fondamentale del diritto sui termini, che risale al diritto romano, il computo dei termini avviene per giorni di calendario. Solo i giorni a disposizione completa vengono contati. Poiché il contratto di lavoro è stato concluso il giorno dell'inizio del rapporto di lavoro, questo giorno non era a disposizione completa e pertanto non deve essere…