Fatti

Il 30 agosto 2013, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha emesso una decisione nei confronti della Banca A. AG riguardante i requisiti organizzativi e di garanzia in relazione all'attività transfrontaliera con clienti statunitensi. La decisione conteneva, tra l'altro, l'ordine che la Banca A. AG non potesse divulgare o rendere accessibile a terzi il contenuto della decisione senza il consenso della FINMA.

La Banca A. AG ha presentato ricorso contro questo ordine al Tribunale amministrativo federale, che ha accolto il ricorso e annullato l'ordine. La FINMA ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che non esiste una base legale sufficiente per l'obbligo di consenso illimitato imposto dalla FINMA per la divulgazione del contenuto della decisione. Tale requisito costituirebbe una grave ingerenza nel diritto all'autodeterminazione informativa e nella libertà di espressione, per la quale la Costituzione federale richiede una base legale chiara e precisa.

Tuttavia, la Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) non contiene…