Art. 47 LBCR
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all’articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
- b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
- c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lett. a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.
1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al cpv. 1 lett. a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
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4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio.
6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, art. 322quater CP (corruzione passiva; caso Fujimori/Montesinos)19 citazioni
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216 citazioni
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3Assoggettamento al segreto bancario in ragione di un'attività svolta per un istituto bancario straniero che effettua una parte delle prestazioni di servizi di gestione patrimoniale di una banca svizzera? Versioni applic…14 citazioni
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4Ammissibilità della consegna dei dati bancari di clienti dell'UBS alle autorità americane da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel febbraio 200913 citazioni
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5Vendita di dati bancari di clienti; spionaggio economico (art. 273 cpv. 2 CP); confisca del ricavo della vendita (art. 70 cpv. 1 CP)10 citazioni
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6Condizione posta alla pubblicazione di una decisione della COMCO4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren, Entsiegelung9 citazioni
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Strafverfahren, Entsiegelung8 citazioni
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Rechtshilfe an Italien8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.