Fatti

La comunità di proprietari per piani B.strasse x, composta da C., D. e E., ha fatto causa contro A., il proprietario del fondo meridionale B.strasse y. A favore del fondo dei proprietari per piani e a carico del fondo di A. è iscritta nel registro fondiario una servitù secondo la quale gli alberi e i cespugli non possono superare l'altezza di 5 m.

La comunità di proprietari per piani ha chiesto che A. sia obbligato a tagliare gli alberi e i cespugli sul suo fondo fino a 5 m e a mantenerli sotto controllo. Il Tribunale distrettuale di Zurigo e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno accolto la domanda.

Contro la sentenza del Tribunale superiore, A. ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo di non entrare nel merito della causa, in subordine di respingerla.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui vi è entrato. Ha affermato che la comunità di proprietari per piani è legittimata a stare in giudizio nell'ambito dell'amministrazione comune. L'esecuzione della limitazione della piantumazione come servitù a favore del fondo dei proprietari per piani può essere considerata un atto di amministrazione comune, in quanto serve alla conservazione e alla rivalutazione dell'immobile e nell'interesse di tutti i proprietari…