Fatti

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B., indagato per diffamazione per aver diffuso, tramite Internet, notizie che avrebbero offeso l'onore di un'università affermando che non era riconosciuta nel sistema universitario svizzero. L'autorità estera ha chiesto l'identificazione di due indirizzi IP su Internet attribuiti da Ticinocom e da Swisscom.

B. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura del 16 febbraio 2007, ha ordinato la trasmissione all'Italia di un'informazione del Servizio federale per compiti speciali indicante il nominativo di A. SA e del suo amministratore unico B., residente nel Cantone Ticino. Contro questa decisione gli interessati hanno interposto ricorso.

C. Avverso il giudizio di inammissibilità del ricorso, A. SA e B. presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullare la pronuncia impugnata e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché decida nel merito il loro ricorso.

Legge

2.1 La facoltà di presentare una memoria integrativa non costituisce la regola, essendo concessa solo eccezionalmente in presenza di casi di straordinaria estensione o di particolare difficoltà.

2.2 Le critiche ricorsuali concernenti l'asserita carenza di legalità e proporzionalità della sorveglianza sono state esaminate e respinte dalla CRP, quindi esulano dall'oggetto del litigio e sono inammissibili.

2.3-2.4 La trasmissione di dati concernenti soltanto l'appartenenza di un indirizzo IP rientra nell'ambito della…