Art. 75a AIMP
Domande della polizia
1 Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l’articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
2 Sono escluse le domande:
- a. implicanti l’applicazione della coercizione processuale;
- b. volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l’estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l’esecuzione di decisioni penali;
- c. per la consegna di decisioni o inserti penali.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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