Art. 75a AIMP

Domande della polizia

1 Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l’articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
2 Sono escluse le domande:
  1. a. implicanti l’applicazione della coercizione processuale;
  2. b. volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l’estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l’esecuzione di decisioni penali;
  3. c. per la consegna di decisioni o inserti penali.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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