Fatti

Il ricorrente [X.] si oppone alla trasmissione, a titolo di assistenza giudiziaria, di atti di indagine provenienti da un separato procedimento penale in Svizzera alle autorità del Principato di Monaco. Il Principato di Monaco sta conducendo un'inchiesta penale contro [F.] e [G.] per presunto riciclaggio di denaro. Su richiesta delle autorità monegasche, la Procura distrettuale II del Cantone di Zurigo ha autorizzato la trasmissione di documenti sui quali compaiono i nomi "Ditta [H.] ", "[C.] " e "[X.] ". Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso contro tale decisione, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.

Il ricorrente chiede il rigetto della richiesta di assistenza giudiziaria o, quanto meno, la limitata divulgazione dei documenti. Egli sostiene che la richiesta non menziona gli elementi costitutivi del presunto reato e non spiega in che modo i fondi in questione dovrebbero avere origine delittuosa.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che il requisito di doppia incriminabilità per l'assistenza giudiziaria, ai sensi della pertinente Convenzione europea sul riciclaggio, sia soddisfatto. La descrizione dei fatti nella richiesta giustifica il sospetto di occultamento punibile di valori patrimoniali di provenienza criminosa. Pertanto, la richiesta non deve necessariamente indicare specificamente il reato principale presunto di…