Art. 64 AIMP
Provvedimenti coercitivi
1 I provvedimenti secondo l’articolo 63, se implicano l’applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.
2 Se l’atto perseguito all’estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all’articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili:
- a. a discarico della persona perseguita;
- b. quando l’atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, art. 322quater CP (corruzione passiva; caso Fujimori/Montesinos)455 citazioni
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2Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della doppia punibilità per fatti di illecito finanziamento di partiti politici (art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG in relazione con l'art. 64 cpv. 1 AIMP)101 citazioni
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3Art. 5 par. 1 lett. a CEAG e art. 64 cpv. 1 AIMP37 citazioni
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4Doppia punibilità35 citazioni
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5Assistenza amministrativa in base alla legge sulle borse a favore dell'autorità norvegese di vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e sul commercio di valori mobiliari (Kredittilsynet) in merito ad un eventuale rea…14 citazioni
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6Assistenza internazionale in materia penale; competenza internazionale dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale)13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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119 citazioni
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Rechtshilfe an Brasilien89 citazioni
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale verso la Germania60 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.