Fatti
La D. S.a.s (attrice) ha presentato reclami presso il Tribunale di commercio del Cantone di Argovia contro la A. AG, la B. GmbH e la C. GmbH (convenute). I reclami riguardavano crediti aperti derivanti da vari contratti d'opera per lavori e forniture in relazione alla realizzazione di una copertura per un impianto di lavaggio e di un edificio per un bar sul terreno della A. AG.
Il Tribunale di commercio ha ritenuto ammissibile la costituzione di una semplice litisconsorte passiva. Le convenute hanno presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale, in quanto a loro avviso non sussisteva il necessario nesso di fatto tra i crediti rivendicati.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che per la costituzione di una semplice litisconsorte passiva ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 CPC non è necessario che i crediti rivendicati si basino sugli stessi, ma solo su analoghi fatti o motivi giuridici. L'istanza precedente aveva deciso correttamente che tale nesso di fatto sussisteva qui, in quanto i reclami si basavano su lavori e forniture in relazione alla realizzazione della copertura per l'impianto di lavaggio e dell'edificio per il bar sullo stesso terreno.
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