Art. 71 CPC
Litisconsorzio facoltativo
1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se:
- a. si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili;
- b. alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura; e c. il giudice adito è competente per materia per ciascuna pretesa.
2 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tribunale commerciale, eccezione al principio della doppia istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. b LTF; art. 6 CPC)38 citazioni
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2Litisconsorzio facoltativo; congiunzione e disgiunzione di cause19 citazioni
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3Azione di nullità e azione di accertamento dell'indegnità; procedura di conciliazione8 citazioni
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4Litisconsorzio facoltativo, competenza territoriale5 citazioni
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5Cauzione per le spese ripetibili quando gli attori costituiscono un litisconsorzio facoltativo4 citazioni
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6Competenza esclusiva del tribunale commerciale; facoltà di regolamentazione riservata ai Cantoni4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni12/04/2018 · 15 citazioni de
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Eventuelle Streitgenossenschaft11 citazioni
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Zivilprozess, sachliche Zuständigkeit11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.