Fatti

Questa sentenza riguarda la questione se il Tribunale di commercio abbia, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e 2 del Codice di procedura civile svizzero (CPC), una competenza obbligatoria ed esclusiva per le controversie di diritto commerciale o se un Cantone possa dichiarare competente anche un altro tribunale in modo alternativo o aggiuntivo.

Le parti in questo caso sono la X. SA come ricorrente e la Y. SA come controparte. Il Tribunale federale doveva decidere se il Tribunale di commercio o un altro tribunale fosse competente per la presente controversia.

Legge

Il Tribunale federale segue la dottrina dominante, secondo la quale il Tribunale di commercio è competente in modo obbligatorio o esclusivo ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 CPC. Ciò è motivato dal fatto che il legislatore federale ha disciplinato in modo esaustivo la competenza materiale per le controversie di diritto commerciale con l'art. 6 CPC. Non rimane quindi spazio per un'ulteriore regolamentazione della competenza da parte del Cantone.

Il Tribunale federale sottolinea che la Confederazione ha una competenza legislativa completa nel campo del diritto processuale civile. I Cantoni possono legiferare solo nella misura in cui la Confederazione…