Art. 122 Cost.
Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Norme comunali relative alla costruzione di abitazioni a pigione moderata; controllo astratto delle norme; preminenza del diritto federale; garanzia della proprietà; libertà economica9 citazioni
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2Unica autorità cantonale di ricorso contro le decisioni delle autorità del registro di commercio (art. 165 cpv. 2 ORC)4 citazioni
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3Controllo astratto delle norme; diritto di ritorno dei conduttori dopo un risanamento2 citazioni
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4Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione2 citazioni
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5Applicabilità del CPC nell'ambito della volontaria giurisdizione1 citazioni
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6Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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AN.2024.000013 citazioni06/12/2018 · 3 citazioni de
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3 citazioni03/11/2011 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.