Fatti
Il ricorrente, l'Ufficio federale del registro di commercio, lamenta che l'istanza precedente ha ritenuto ingiustamente competente la Direzione della giustizia del Cantone di Zurigo per il trattamento del ricorso di A. contro una decisione dell'Ufficio del registro di commercio di Zurigo. L'istanza precedente avrebbe dovuto constatare la nullità della decisione della Direzione della giustizia, in quanto questa non è un'istanza giudiziaria cantonale superiore ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC).
L'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 prevede all'art. 165 cpv. 2 ORC un solo grado di ricorso cantonale contro le decisioni degli uffici del registro di commercio. Ogni Cantone deve designare un tribunale superiore come unica istanza di ricorso.
L'istanza precedente non aveva applicato correttamente la regolamentazione del ricorso monoistanziale di cui all'art. 165 cpv. 2 ORC. La Direzione della giustizia del Cantone di Zurigo non è un'istanza giudiziaria cantonale superiore ai sensi di questa disposizione e pertanto non è competente né per materia né per funzione per il trattamento dei ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio del registro di commercio di Zurigo.
Legge
Il Tribunale federale esamina se il Consiglio federale, nell'emanare l'art. 165 cpv. 2 ORC, si sia attenuto ai limiti dei poteri conferiti dall'art. 929 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO).
Il tenore letterale dei termini "procedura" e "presentazione di ricorsi" nell'art. 929 cpv. 1 CO conferisce al Consiglio federale un ampio margine di regolamentazione, che può comprendere anche la regolamentazione del sistema delle istanze. La storia della genesi dell'art. 929 cpv. 1 CO mostra che a tale disposizione doveva essere conferito il "più ampio margine possibile".
Anche un'interpretazione conforme alla Costituzione…