Fatti
Le Ferrovie Federali Svizzere SBB (SBB) hanno deciso il 25 maggio 2005 di integrare la loro società controllata al 100%, la Wasserkraftwerk Etzelwerk AG (EWAG), attraverso una fusione per incorporazione. La SBB ha notificato la fusione all'Ufficio del registro di commercio di Berna-Campagna il 16 giugno 2005, ma l'Ufficio federale del registro di commercio (EHRA) ha sospeso l'iscrizione.
La SBB ha chiesto all'EHRA di approvare l'iscrizione e, in caso di rigetto, di emettere una decisione impugnabile. Con decisione del 23 dicembre 2005, l'EHRA ha rifiutato l'approvazione, poiché la SBB è un istituto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. d LFus e quindi rientra nell'ambito di applicazione degli art. 99 e segg. del suddetto decreto.
La SBB ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione dell'EHRA e di approvare l'iscrizione della fusione tra la SBB e la EWAG nel registro di commercio di Berna-Campagna. L'EHRA ha chiesto il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la SBB debba essere qualificata come istituto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. d LFus, poiché è una società per azioni di diritto pubblico speciale che si basa su una base giuridica pubblicistica e riceve la personalità giuridica per legge.
Il tribunale ha ritenuto che la normativa sull'organizzazione della SBB sia ispirata a quella della società per azioni di diritto privato, ma non possa essere semplicemente equiparata a essa. La SBB non è soggetta interamente al diritto della società per azioni di diritto privato e le divergenze non sono trascurabili.
Il tribunale ha anche respinto l'obiezione della SBB secondo cui l'art. 22 comma 1 LFFS sarebbe stato violato, poiché l'iscrizione richiesta non è stata approvata. Ha stabilito che il rinvio nell'art. 22 comma 1 LFFS alle norme…