Art. 99 LFus

Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi

1 Gli istituti di diritto pubblico possono:
  1. a. trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni;
  2. b. trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni.
2 Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l’insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione
    · 20/04/2006 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.