Art. 99 LFus
Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi
1 Gli istituti di diritto pubblico possono:
- a. trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni;
- b. trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni.
2 Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l’insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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