Art. 3 LFus

Principio

1 Le società possono operare fusioni mediante:
  1. a. l’assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);
  2. b. l’unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione).
2 La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione)
    · 20/10/2014 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione
    · 20/04/2006 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Successione fiscale parziale in ambito di imposta sul valore aggiunto in caso di trasferimento di una parte di patrimonio ai sensi della legge sulla fusione
    · 21/02/2020 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti
    · 16/08/2022 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Edizione di un rapporto di valutazione d'impresa nel quadro della procedura giudiziaria fondata sull'art. 105 LFus
    · 06/02/2008 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Separazione; qualità di parte; attività come ditta di emissione rispettivamente quale società di intermediazione mobiliare; obbligo di autorizzazione; proporzionalità della decisione di liquidazione
    · 16/09/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.