Art. 3 LFus
Principio
1 Le società possono operare fusioni mediante:
- a. l’assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);
- b. l’unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione).
2 La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualità di accusatore privato di una persona giuridica (in seguito a successione in diritto dopo fusione)6 citazioni
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2Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione4 citazioni
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3Successione fiscale parziale in ambito di imposta sul valore aggiunto in caso di trasferimento di una parte di patrimonio ai sensi della legge sulla fusione2 citazioni
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4Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti1 citazioni
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5Edizione di un rapporto di valutazione d'impresa nel quadro della procedura giudiziaria fondata sull'art. 105 LFus1 citazioni
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6Separazione; qualità di parte; attività come ditta di emissione rispettivamente quale società di intermediazione mobiliare; obbligo di autorizzazione; proporzionalità della decisione di liquidazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Emissionsabgabe bei Umstrukturierungen (Art. 6 Abs. 1 lit a bis StG)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.