Fatti
La A. SA (ricorrente) è divenuta, a seguito della fusione con la E. SA, sua successore universale. La E. SA era la parte lesa in un procedimento penale per appropriazione indebita e gestione infedele, avviato dalla procura del Cantone di Berna nei confronti di B., C. e D.. La fusione è stata iscritta nel registro delle imprese il 25 marzo 2013, con la conseguente estinzione della E. SA e il trasferimento del suo patrimonio alla A. SA. Il 18 aprile, rispettivamente il 17 maggio 2013, la A. SA ha chiesto di essere ammessa come querelante privata nel procedimento penale. La procura ha respinto tale richiesta con provvedimento del 3 luglio 2013. Contro tale decisione la A. SA ha proposto ricorso presso l’Alta Corte del Cantone di Berna, che lo ha respinto con ordinanza del 3 gennaio 2014. La A. SA ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale il 10 febbraio 2014, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la propria ammissione come querelante privata.
Legge
1. Principio della veste di querelante privata e successione a titolo universale: Il Tribunale federale conferma che la veste di parte civile in qualità di querelante privata nel procedimento penale, ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP, spetta in via di principio esclusivamente alla persona direttamente lesa. I successori a titolo universale di una persona lesa sono da considerarsi come lesi indirettamente e, in linea di principio, non possono costituirsi come querelanti privati, salvo che ricorra un caso eccezionale ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 o 2 CPP. La disciplina dell’art. 121 CPP è esaustiva e regola in modo completo la successione nella veste di parte civile del querelante privato.
2. Tenore letterale e sistematica dell’art. 121 CPP L’art. 121 cpv. 1 CPP, secondo il suo chiaro tenore letterale, si applica unicamente alle persone fisiche, poiché le persone giuridiche non muoiono e non hanno eredi legittimi ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP. L’art. 121 cpv. 2 CPP limita la veste di querelante privato alle persone che, per legge, subentrano nei diritti della persona lesa (ad esempio mediante cessione legale o surrogazione). Una fusione ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFus comporta invece un trasferimento patrimoniale negoziale e non rientra nella surrogazione legale. Pertanto, non può aversi un automatico trasferimento della veste di parte.
3. Ratio della norma La previsione di una tutela privilegiata per i più stretti congiunti di una persona lesa deceduta, di cui all’art. 121 cpv. 1 CPP, si giustifica alla luce del particolare legame affettivo e della solidarietà tra persone fisiche. Un’estensione di tale disciplina…