Fatti
La [X. AG] , una società per azioni con sede in [U.] , ha acquistato dal suo unico azionista e presidente del consiglio di amministrazione [A.] una partecipazione del 50% nella [Y. AG] al valore nominale di Fr. 50'000.--. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha considerato l'acquisto come un contributo e ha riscosso una tassa di emissione di Fr. 3'687'000.--. La [X. AG] ha sostenuto che si trattava di una ristrutturazione esente da tassa ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a bis della Legge federale sulle tasse di bollo (LTB).
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della [X. AG] . La [X. AG] ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e la restituzione della tassa di emissione già pagata.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il contributo sia stato effettuato nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a bis LTB e sia quindi esente da tassa. Ha stabilito che il concetto di fusione economica di società nella LTB non è definito in modo più preciso, ma nella pratica è descritto come transazioni che per vari motivi non sono trattate come fusioni, ma hanno lo stesso effetto economico di una fusione.
Il Tribunale ha concluso che l'apporto della partecipazione del 50% nella [Y. AG] alla [X. AG] non può essere qualificato come quasi-fusione, poiché manca un aumento di capitale nella società acquirente e…