Art. 6 LTB

Eccezioni

1 Non soggiacciono alla tassa:
  1. a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all’assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l’istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti: – i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato, – l’assegnazione di tantièmes sia esclusa, – la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati; [tab] a.bis i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative; a.ter la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l’articolo 1 della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equivalenti finalizzate alla costituzione di diritti di partecipazione a tali società;
  2. b. la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
  3. c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d’investimento;
  4. d. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni;
  5. e. … f. … g. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l’impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, se la società o la società cooperativa prova di aver pagato la tassa su tale capitale;
  6. h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi;
  7. i. la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol ;
  8. j. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un’azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall’ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
  9. k. la costituzione di diritti di partecipazione o l’aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui: – le perdite esistenti siano eliminate, e – le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi;
  10. l. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l’articolo 13 cpv. 1 o 30b cpv. 7 lett. b della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali;
  11. m. …
2 Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rinuncia alla tassa d'emissione rispettivamente importo esente dalla tassa d'emissione
    · 07/09/2023 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto fiscale cantonale
    · 20/01/1960 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 75_I_225
    07/07/1949 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 73_I_125
    01/01/1947 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.