Art. 2 LFus
Definizioni
Ai sensi della presente legge si intendono per:
- a. soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico;
- b. società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lett. i;
- c. società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;
- d. istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica;
- e. piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: 1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, 2. cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 3. media annua di 250 posti in organico a tempo pieno;
- f. soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;
- g. titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;
- h. assemblea generale: l’assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l’assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l’assemblea dei membri di un’associazione; l’assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell’associazione qualora gli statuti la dichiarino competente;
- i. istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, dotati di personalità giuridica.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione6 citazioni
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2Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale1 citazioni
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3Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale1 citazioni
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Persönlichkeitsverletzung und unlauterer Wettbewerb0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.