Fatti
Secondo la ricorrente, la stessa ha subito due incidenti stradali che hanno causato un colpo di frusta e complessivamente hanno portato a una invalidità del 40%. Il 30 dicembre 2005 il suo veicolo è stato tamponato da dietro a Zurigo e l'11 giugno 2008 il suo partner ha dovuto frenare bruscamente nel Cantone di Zurigo a causa di una volpe. La ricorrente ha citato in giudizio le due compagnie di assicurazione responsabili della responsabilità civile degli incidenti per ottenere un risarcimento.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso della ricorrente e confermato la decisione del Tribunale distrettuale di Winterthur di non entrare nel merito della causa contro il convenuto 2 (V. AG). Ha negato i presupposti di un litisconsorzio necessario semplice ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 CPC, in quanto i due incidenti si sono verificati in luoghi e tempi diversi e non vi era una causa comune del danno alla salute.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rigetto del litisconsorzio necessario. Ha affermato che per una connessione di fatto ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 CPC, l'identità dei fatti che hanno portato all'insorgere dei diritti e degli obblighi controversi è essenziale. Poiché i due incidenti si sono verificati in modo indipendente l'uno dall'altro, sarebbero necessarie prove diverse per accertare il concreto svolgimento degli incidenti. Non si ravvisa quindi una semplificazione delle procedure o l'evitamento di sentenze contraddittorie.
Il Tribunale federale ha inoltre negato anche una connessione giuridica. Non…