Fatti

- La controversia oppone la signora [T.], locatrice, e [A.], inquilino, in merito alla risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte dell'inquilino. - Il 7 dicembre 1992, [A.] ha risolto il contratto con effetto immediato, invocando difetti di isolamento acustico e il comportamento di un vicino. La locatrice ha contestato questa risoluzione. - Il 17 maggio 1993, la signora [T.] ha citato [A.] in giudizio per il pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza del contratto il 15 luglio 1993. - Il Tribunale delle locazioni ha respinto la domanda, ritenendo che i diritti della locatrice fossero prescritti ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 CO. La Camera d'appello ha successivamente annullato questa sentenza e condannato [A.] al pagamento dei canoni.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di [A.] e conferma la sentenza della Camera d'appello. Esso ritiene che solo le disdette valide siano soggette alle disposizioni sulla protezione contro le disdette abusive. Le disdette inefficaci, come quella data da [A.] per motivi non giustificati, non sono soggette al termine di 30 giorni dell'art. 273 cpv. 1 CO per essere contestate. Il mancato rispetto di questo termine ha l'unico effetto di privare l'inquilino del diritto di far valere che la disdetta sarebbe contraria alla buona fede ai sensi degli art. 271 e 271a CO.

Pertanto, la Camera d'appello ha correttamente applicato il diritto entrando nel merito dell'azione di…