Fatti

Il caso riguarda la figlia B.C., nata nel 2012 dalla relazione non matrimoniale tra D.E. e A. Nei primi sei mesi dopo la nascita e dal novembre 2014 all'agosto 2017, B.C. è stata sostenuta finanziariamente dai servizi sociali. Con decisione del 18 giugno 2014, il tribunale distrettuale di Werdenberg-Sarganserland ha condannato [A.] al pagamento di contributi mensili di mantenimento per B.C. dalla nascita fino al completamento della sua prima formazione, e ha accordato a D.E. un importo di CHF 4'880.- per i suoi diritti ai sensi dell'art. 295 cpv. 1 n. 2 e 3 CC. [A.] ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale cantonale di San Gallo. Nell'ottobre 2017, D.E. si è sposata con F.E. e il 14 novembre 2017 ha dato alla luce la figlia G.E. Con decisione del 23 marzo 2021, il Tribunale cantonale ha rideterminato i contributi di mantenimento per B.C., tenendo conto anche del contributo di cura a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2028. [A.] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo la riduzione dei contributi di mantenimento per B.C. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha riformato la decisione impugnata, negando a B.C. il contributo di cura a partire dal matrimonio di D.E.

Legge

4.1 Quando la collettività pubblica si fa carico del mantenimento del figlio, il diritto al mantenimento passa a essa con tutti i diritti (art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC). Queste disposizioni si applicano non solo agli anticipi di contributi di mantenimento in base a una sentenza di mantenimento passata in giudicato (prestazioni di anticipo ai sensi dell'art. 293 cpv. 2 CC), ma anche alle prestazioni fornite dalla pubblica amministrazione per il mantenimento del figlio prima o durante un (primo) procedimento volto all'ottenimento di un titolo di mantenimento, come l'assistenza sociale. Anche se la collettività pubblica adempie a un obbligo di diritto pubblico, soddisfa in modo anticipato un diritto di diritto civile laddove, secondo il diritto civile, un privato sarebbe obbligato a provvedere al mantenimento della persona interessata. Di conseguenza, la collettività pubblica deve essere surrogata nel credito di diritto civile e il beneficiario del mantenimento deve essere sollevato dal suo obbligo di restituzione basato sul diritto pubblico. 4.3 Le considerazioni svolte nel BGE 148 III 270, secondo cui l'oggetto della domanda di mantenimento è la quantificazione del diritto originario e di conseguenza la legittimazione attiva spetta sempre al figlio indipendentemente da un eventuale anticipo, si applicano anche nel caso in cui la collettività pubblica abbia erogato prestazioni di assistenza sociale in mancanza di un titolo esecutivo di mantenimento. Pertanto, B.C. era…