Fatti

Il tribunale civile del Cantone di Basilea Città ha concesso l'esecuzione definitiva nei confronti della società A. GmbH e di B. nei confronti della società X. AG. La società X. AG si è quindi rivolta al tribunale civile il 10 giugno 2013 chiedendo l'annullamento delle decisioni e la ricusazione del presidente Stein-Wigger e della cancelliera Blatter. Il tribunale civile ha trasmesso gli atti al tribunale d'appello, che li ha accolti come ricorsi.

La società X. AG ha successivamente presentato due ricorsi in materia civile contro i provvedimenti del tribunale d'appello. Ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti e il rinvio dei procedimenti al tribunale civile.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il giudice di primo grado ha giustamente qualificato gli atti della società X. AG del 10 giugno 2013 come ricorsi ai sensi degli art. 319 e segg. CPC. Sebbene l'art. 51 cpv. 3 CPC si riferisca alla revisione, è ammissibile far valere il motivo di ricusazione con ricorso, finché il termine per il ricorso non è scaduto.

Il Tribunale federale motiva questo affermando che un tribunale perde la giurisdizione su un determinato caso non appena ha pronunciato la sua sentenza in tale caso (lata sententia iudex desinit esse iudex). Pertanto, una…