Art. 51 CPC

Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d’impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimedio giuridico in caso di scoperta di un motivo di ricusazione dopo la chiusura del procedimento
    · 28/10/2013 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Campo di applicazione del rimedio di diritto previsto dall'art. 51 cpv. 1 CPC
    · 09/10/2012 · 20 citazioni Riassunto
  3. 3
    Scoperta di un motivo di ricusazione dopo l'emanazione del giudizio di ultima istanza cantonale ma prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in una causa di diritto pubblico
    · 02/12/2020 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Dimissioni di un arbitro, questione della ripetizione di atti processuali
    · 01/04/2021 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.