Art. 51 CPC
Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d’impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio giuridico in caso di scoperta di un motivo di ricusazione dopo la chiusura del procedimento26 citazioni
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2Campo di applicazione del rimedio di diritto previsto dall'art. 51 cpv. 1 CPC20 citazioni
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3Scoperta di un motivo di ricusazione dopo l'emanazione del giudizio di ultima istanza cantonale ma prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in una causa di diritto pubblico4 citazioni
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4Dimissioni di un arbitro, questione della ripetizione di atti processuali0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Assenza (divorzio)4 citazioni
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rigetto definitivo dell'opposizione4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.