Fatti

Le parti sono coinvolte in diverse società, i cui rapporti giuridici sono disciplinati da un accordo quadro e da un accordo X. I convenuti hanno denunciato tali accordi, a seguito di che gli attori hanno avviato un procedimento arbitrale per accertare l'efficacia delle denunce.

Nel procedimento arbitrale, un arbitro designato dagli attori è stato ricusato, a seguito di che egli si è ritirato. Il tribunale arbitrale nella sua nuova composizione ha deciso di proseguire il procedimento senza ripetere gli atti processuali. I convenuti hanno presentato un ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che il reclamo dei convenuti, secondo cui l'arbitro dimissionario era parziale, non rientra nell'ambito dell'art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP. La questione della ripetizione degli atti procedurali deve invece essere esaminata dal punto di vista del diritto di essere ascoltati (art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP) e dell'ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).

Il Tribunale federale constata che il tribunale arbitrale ha fondamentalmente la facoltà, in base alle Swiss Rules applicabili, di decidere sull'eventuale ripetizione degli atti procedurali dopo l'uscita di un arbitro. Esso deve tuttavia rispettare il diritto delle parti di essere…