Art. 182 LDIP
1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.
3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio.
4 La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Svista manifesta nel quadro di una procedura arbitrale internazionale; violazione del diritto di essere sentito (art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP)98 citazioni
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2Giurisdizione arbitrale internazionale; art. 77 LTF; art. 190 cpv. 2 LDIP87 citazioni
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3Dimissioni di un arbitro, questione della ripetizione di atti processuali39 citazioni
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4Arbitrato internazionale. - Chiara dichiarazione di volontà quale condizione della rinuncia all'impugnazione secondo l'art. 192 cpv. 1 LDIP (consid. 2c). - Contrariamente al testo tedesco e italiano, l'art. 190 cpv. 2 l…34 citazioni
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5Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP)28 citazioni
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6Interpretazione e rettifica, ordine pubblico procedurale, diritto di essere sentito13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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10 citazioni
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9 citazioni30/05/2017 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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