Fatti
La città di Liestal ha presentato al Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna una richiesta di contributo di rigore dal fondo di perequazione delle risorse cantonale. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta. Il ricorso presentato dalla città di Liestal contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale e rinviato la causa per un nuovo esame. Il Tribunale cantonale ha nuovamente respinto il ricorso. Contro questa sentenza, la città di Liestal ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha constatato che la partecipazione del giudice cantonale A., che è anche consigliere comunale del Comune U., alla valutazione del ricorso della città di Liestal contro la decisione del Consiglio di Stato sulla perequazione finanziaria intercomunale costituisce una violazione dell'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale. In qualità di membro dell'esecutivo di un altro Comune, sussiste l'apparenza…